lunedì 6 ottobre 2008

Colpo Mancato

Non è molto recente la polemica di Grillo sul fattaccio (a suo modo di vedere) accaduto a fine 2005, durante il mandato di Berlusconi; ecco a voi le mie osservazioni sul caso della famigerata: “abolizione del reato di colpo di stato”; articolo completo di Grillo a Questo Link

“Un blogger mi ha segnalato una modifica del Codice Penale che abolisce il reato di colpo di Stato.
Il “reato di colpo di stato” non esiste, al massimo si tratta di “attentato contro la costituzione dello stato”, ma non viene affatto abolito.
(bellissimo esempio di link richiama link perfettamente copiato, senza fonti e senza critica)

“E’ successo due anni fa, con il penultimo governo dello psiconano. Ma nessuno se ne è accorto. Lo ammetto, neppure io. Giornali e televisioni ripieni di giornalisti e direttori piduisti neanche. Si sono voltati dall’altra parte di fronte allo stravolgimento dell’articolo 283.”
Perché non dai un’occhiata agli articoli dei giornali on line? Per esempio quello del sole24ore?
Ti risparmio la fatica
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.1737298728&chId=30&artType=Articolo&DocRulesView=Libero

“Dal 2006 partiti, massonerie coperte e organizzazioni criminali possono fare un colpo di Stato senza conseguenze. Purchè non usino 'atti violenti’.”
Questo lo dici solo tu.
Un colpo di stato comprende molte aggravanti e riguarda più articoli penali, per abolire il colpo di stato dovresti abolire tutti gli articoli del codice penale di atti contro lo stato.

“Lo possono fare con la corruzione”
Riguardo ai reati finora da te citati, stai insinuando che non ci sia l’unico reato che in realtà è ben presente in parecchie forme e sfumature…

http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_II/Titolo_II#Art._314_Peculato
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36766

“Con l’informazione deviata”
L’informazione è evidentemente deviata, perché come vedi, Grillo, sei tu che la devi.
Perché se il sole24ore ne parla e tu dici che non ne parla alcun giornale si chiama disinformare.

“Con i criminali in Parlamento sottratti alla scelta elettorale per l’abolizione della preferenza.”
Forse la preferenza, in vigore prima della nuova legge elettorale del 2006, escludeva i “criminali” dal parlamento?!
Ma ha già dimenticato i 25 condannati in parlamento tra il periodo 2001-2006 per i quali ha intrapreso la battaglia “Parlamento Pulito”?!

Come Grillo infatti non osa nemmeno pensare, perché sarebbe come dar credito a qualche dottore in giurisprudenza o alla fonte parlamentare (che è ovviamente di regime), ci sono dei bei motivi che muovono alla riforma operata nel 2006, alcuni di questi motivi traspaiono nel documento ufficiale, altri in un articolo a cura di Deborah Cimellaro e Giuseppe Buffone.
L’avvocata e il magistrato, firmano l’articolo (http://www.altalex.com/index.php?idnot=10386) che dice:

“le norme contenute negli articoli presenti nel titolo I del Libro II del Cod. pen., oggi novellati, sono il portato storico di una concezione politico–ideologica da tempo superata ed incompatibile con il nuovo assetto di valori delineato dalla Carta Fondamentale.
[…]
La dottrina (fra gli altri Fiandaca e Musco), pertanto, auspicava una lettura interpretativa che fosse sganciata dal concetto astratto di “personalità dello Stato”, inteso quale entità autonoma portatrice di interessi propri, e che privilegiasse la tutela degli elementi essenziali dell’ordinamento costituzionale improntato al metodo democratico, al pluralismo politico e soprattutto alla libertà di manifestazione del pensiero.
[…]
Con l’attuale disciplina, vengono espunte dal codice alcune fattispecie di delitti contro la personalità dello Stato che non hanno trovato larga applicazione e che non risultano più rispondenti alle mutate esigenze di tutela: è il caso della disciplina di cui agli artt. 269, 279, 279, 292-bis e 293 cod. pen.; altre ipotesi di reati, sempre inerenti alla manifestazione di opinioni ed ideologie politiche, di contro, sono stati riformulati in modo da presentare una connotazione maggiormente specifica rispetto alla dizione precedente, integrando la condotta perseguita non più meri “fatti diretti”, bensì “atti violenti diretti ed idonei” (così il nuovo testo degli artt. 241,283, 289 cod. pen.).”

Riassumendo, le norme:
1.
Hanno una connotazione politico-ideologica incompatibile con la Costituzione.
2.
Si riferivano allo stato in modo troppo protettivo e la modifica ne aumenta la democraticità
3.
Venivano poco applicate

Nel documento ufficiale (http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/02/02_cap07_sch10.htm) i motivi vengono in parte ricalcati e c’è qualche interessante aggiunta:

“La filosofia alla base dell’intervento del legislatore è stata quella di mitigare il rigore della legge in presenza di condotte riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero, di opinione, di associazione e di iniziativa o di associazione politica; ciò, anche in considerazione del fatto che si tratta, in generale, di delitti, per lo più introdotti nel periodo fascista, chiaramente finalizzati alla repressione degli oppositori allo stato dittatoriale.”

Riassumendo:
1.
Le norme avevano senso in epoca fascista e dittatoriale per proteggere lo stato
2.
Alcune condotte di manifestazione di pensiero potrebbero incappare in questi articoli, a giudizio del legislatore, ingiustamente

Quindi niente preparazione di un colpo di stato “pacifico” tramite corruzione e disinformazione, la prima prevista ben bene dalla legge e la seconda perpetrata da Grillo in qualità di paladino della SUA verità.

PS:
Per inciso, sulla polemica sul lodo Alfano, visto che si richiama la beneamata costituzione, è bene per Grillo&company sapere che fino al 1993 la Costituzione prevedeva la richiesta di autorizzazione a procedere per il procedimento penale (quindi per punire) che doveva essere fatta al parlamento; oggi quel che rimane è l’articolo della Costituzione sottostante

Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

E’ difficile credere che ciò sia stato un tempo contenuto nella nostra costituzione e che l’articolo 68 ancora è in vigore?!
No, è semplicissimo crederlo, basta informarsi.